7 aprile 2019

Corte costituzionale sentenza 33/2019: Obbligo gestione associata delle funzioni fondamentali nei comuni fino a 5000 abitanti, ADDIO!

COMUNICATO

Dopo anni di proroghe e faticose solitarie battaglie condotte da ANPCI, finalmente la Corte costituzionale, con sentenza 33/2019, mette la parola fine ad un’epoca che ha visto i Piccoli Comuni perseguitati da una logica burocratica ed economica perversa. Da oggi si apre un’altra era politico-istituzionale che sancisce l’indispensabile ruolo che i Comuni fino a 5000 abitanti svolgono sul territorio nazionale e riafferma l’autonomia degli stessi, quali istituzioni sane e virtuose, che presidiano il territorio, contro ogni maldestro tentativo di cancellare il loro patrimonio culturale e sociale dalla storia millenaria dell’Italia.
La sentenza della Corte costituzionale segna una tappa fondamentale, un punto fermo per  la nuova riforma degli Enti Locali.

Roma, 06/03/2019                                                                         Franca Biglio

Sempre la presidente dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni d'Italia (Ancpi) Franca Biglio in una nota dopo l'incontro con il sottosegretario all'Economia Laura Castelli:
                                          
All'indomani della sentenza della Corte Costituzionale n.33/2019 che ha sancito l'importante ruolo che i Comuni fino 5.000 abitanti svolgono sul territorio nazionale, riaffermandone l'autonomia degli stessi, anche nell'operare la scelta di eventuali fusioni. Si è trattato di un utile momento di confronto istituzionale con una realtà che si fa portatrice delle istanze degli enti che rappresentano il 72% dei Comuni italiani. Si tratta di amministrazioni che hanno competenza su oltre il 50% del territorio nazionale e che sono chiamate, quotidianamente, a tutelarlo. Proprio in quest'ottica si rende necessaria una riflessione sull'opportunità di passare dall'associazionismo di funzioni all'associazionismo di servizi, anche alla luce delle nuove potenzialità che le frontiere del digitale e del 5G offriranno a brevissimo. L'Anpci ha presentato al Sottosegretario Castelli alcune osservazioni e proposte che saranno oggetto di approfondimento, tecnico e politico, in occasione di prossimi futuri incontri.

Gli enti possono sottrarsi se dimostrano che non realizza risparmi. Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 33 depositata il 04/03/2019 in riferimento all’art. 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

La disposizione che impone ai comuni con meno di 5.000 abitanti di gestire in forma associata le loro funzioni fondamentali (trasporto pubblico, polizia municipale ecc.) è incostituzionale là dove non consente ai comuni di dimostrare che, in quella forma, non sono realizzabili economie di scala e/o miglioramenti nell’erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento.
Lo ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 33 depositata il 04/03/2019 (relatore Luca Antonini) in riferimento all’art. 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
Secondo la Corte, l’obbligo imposto ai comuni sconta un’eccessiva rigidità perché dovrebbe essere applicato anche in tutti quei casi in cui: a) non esistono comuni confinanti parimenti obbligati; b) esiste solo un comune confinante obbligato, ma il raggiungimento del limite demografico minimo comporta il coinvolgimento di altri comuni non in situazione di prossimità; c) la collocazione geografica dei confini dei comuni (per esempio in quanto montani e caratterizzati da particolari fattori antropici, dispersione territoriale e isolamento) non consente di raggiungere gli obiettivi normativi.
Si tratta di situazioni dalla più varia complessità che però - secondo la sentenza - meritano attenzione perché il sacrificio imposto all’autonomia comunale non realizza quei risparmi di spesa cui è finalizzata la normativa stessa.
La sentenza, inoltre, richiama l’attenzione sul fatto che, rispetto al disegno costituzionale, l’assetto organizzativo dell’autonomia comunale italiana è da sempre relegato “a mero effetto riflesso di altri obiettivi”. Una doverosa cooperazione da parte del sistema degli attori istituzionali, direttamente o indirettamente coinvolti, dovrebbe invece assicurare il raggiungimento del difficile obiettivo di una equilibrata, stabile e organica definizione dell’assetto fondamentale delle funzioni ascrivibili all’autonomia locale. A questo proposito la sentenza ricorda come in altri Paesi (ad esempio in Francia) sono state trovate risposte strutturali al problema della polverizzazione dei comuni, spesso attuando la differenziazione sul piano non solo organizzativo ma anche funzionale.
La Corte ha infine dichiarato l’illegittimità delle norme della legge regionale Campania sulla individuazione della dimensione territoriale ottimale e omogenea per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, in quanto approvate in assenza della necessaria concertazione con i Comuni interessati.

Nessun commento:

Posta un commento